In sintesi
- La Delibera ARERA 189/2026/R/com adegua il Codice di Condotta Commerciale e le regole sul recesso al D.Lgs. 3/2026, che recepisce la direttiva UE 2024/1711 sui contratti a prezzo fisso di energia elettrica. Il perimetro è il solo settore elettrico: il gas non è toccato.
- Per i contratti EE a tempo determinato e prezzo fisso scattano due divieti: nessuna modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche e di durata, nessun recesso anticipato da parte del venditore, per tutta la vigenza del prezzo fisso.
- Tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale (contratti, Scheda sintetica, materiali informativi, Portale Offerte) va adeguata entro il 31 luglio 2026.
Il 31 luglio 2026 non è una scadenza come le altre. È il termine entro cui ogni venditore di energia elettrica con offerte a prezzo fisso a catalogo deve avere contratti, Scheda sintetica e Portale Offerte già adeguati alla Delibera 189/2026/R/com. E dietro l'adeguamento documentale c'è un cambiamento più profondo: il prezzo fisso smette di essere una formula commerciale e diventa un vincolo giuridico pieno, prima di tutto per chi vende.
La norma: da dove arriva e cosa tocca
La Delibera ARERA 189/2026/R/com del 26 maggio 2026 (pubblicata il 29 maggio) adegua il Codice di Condotta Commerciale e le regole sul recesso (Allegato A della Delibera 302/2016/R/com) alle novità introdotte dal D.Lgs. 3/2026, il decreto che recepisce la direttiva UE 2024/1711 sul mercato elettrico.
Il perimetro va letto con attenzione: le nuove regole riguardano i soli contratti di energia elettrica. Il gas resta fuori da questo provvedimento, perché la direttiva recepita è quella sul mercato elettrico.
I nuovi obblighi informativi
Il primo blocco di novità riguarda ciò che il cliente deve trovare scritto nei documenti:
1. Indirizzo email della società di vendita nella documentazione contrattuale Oltre a identità e indirizzo, la documentazione contrattuale deve riportare l'indirizzo di posta elettronica della società di vendita, non quello dell'agente o del soggetto terzo che sottoscrive per suo nome e conto (modifica all'art. 11 del Codice di Condotta Commerciale). Attenzione al perimetro: questo obbligo riguarda tutti i contratti di energia elettrica, non solo le offerte a prezzo fisso.
2. Messaggio informativo standard per le offerte a prezzo fisso Le offerte a prezzo fisso devono contenere un messaggio informativo su rischi, costi e opportunità del prezzo fisso rispetto al prezzo variabile. Il testo è fissato dalla delibera, non è a discrezione del venditore, e va inserito in tre punti: nei documenti contrattuali, nella pubblicazione sul Portale Offerte e nella Scheda sintetica (tabelle 1 e 3 dell'Allegato 1).
3. Informativa sulle associazioni dei consumatori Il cliente va informato della possibilità di rivolgersi alle associazioni dei consumatori (elenco ex art. 137 del Codice del Consumo) per la gestione dei reclami e per l'assistenza nella risoluzione extragiudiziale delle controversie.
4. Scheda sintetica anche in caso di proroga La Scheda sintetica va consegnata anche prima della proroga di un contratto o delle sue condizioni economiche, non più solo prima della stipula.
I due divieti che cambiano il prezzo fisso
Il secondo blocco è quello che pesa davvero sul conto economico. Per i contratti di energia elettrica a tempo determinato e prezzo fisso (o a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso per un periodo determinato) la delibera introduce:
- il divieto di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche e di durata, per tutta la vigenza del prezzo fisso (nuovo art. 13, comma 1bis, del Codice di Condotta Commerciale);
- il divieto di recesso anticipato da parte del venditore dagli stessi contratti, durante la vigenza del prezzo fisso (nuovo art. 7, comma 1bis, dell'Allegato A alla Delibera 302/2016/R/com).
La conseguenza operativa è netta: se i costi di approvvigionamento salgono, il venditore non può ritoccare le condizioni né uscire dal contratto. Il rischio prezzo resta interamente in capo alla società di vendita per tutta la durata concordata. Ogni offerta fissa a catalogo è un impegno che non si può correggere in corsa: le politiche di pricing e di copertura diventano una scelta strategica, non un tema da back office.
Le azioni da completare entro il 31 luglio
1. Censimento delle offerte a prezzo fisso Mappare tutte le offerte EE a prezzo fisso attive e in commercializzazione: sono il perimetro su cui insistono messaggio standard e divieti.
2. Aggiornamento della documentazione contrattuale e precontrattuale Contratti, condizioni generali, materiali informativi e Scheda sintetica vanno integrati con email del venditore, informativa sulle associazioni dei consumatori e messaggio standard sul prezzo fisso, nel testo esatto fissato dalla delibera.
3. Allineamento del Portale Offerte Il messaggio informativo standard va inserito anche nella pubblicazione delle offerte sul Portale Offerte: la coerenza tra documenti contrattuali, Scheda sintetica e Portale è parte dell'adeguamento.
4. Revisione dei processi di proroga La consegna della Scheda sintetica prima della proroga richiede un passaggio operativo nuovo nei processi di rinnovo: chi gestisce le proroghe in automatico deve inserire questo step.
5. Verifica delle clausole di modifica unilaterale e recesso Le clausole dei contratti a prezzo fisso in essere e dei nuovi modelli vanno verificate rispetto ai due divieti: una clausola che si riserva la modifica delle condizioni durante il periodo a prezzo fisso è ora fuori norma.
Il perimetro del rischio
Il mancato adeguamento della documentazione entro il 31 luglio 2026 costituisce violazione del Codice di Condotta Commerciale, sanzionabile da ARERA nell'ambito del regime sanzionatorio generale. La delibera non fissa un importo specifico per questa fattispecie, ma i precedenti recenti in materia contrattuale e di trasparenza confermano che l'attenzione dell'Autorità su questi temi è alta. E i bollettini di vigilanza energetica di marzo e aprile 2026 richiamano già il divieto di modifica unilaterale e di recesso anticipato per i contratti a prezzo fisso.
Cosa significa per la tua società
La parte documentale è urgente e ha una data: 31 luglio. La parte strategica non ha scadenza formale ma pesa di più: ogni offerta a prezzo fisso va costruita sapendo che il vincolo vale per tutta la durata, e che l'unica leva di gestione del rischio è a monte, nel pricing e nelle coperture, non più a valle nella revisione delle condizioni.
Chi arriva al 31 luglio con documenti adeguati e un catalogo prezzo fisso ripensato trasforma l'adempimento in un argomento commerciale: un prezzo fisso garantito per contratto, senza sorprese, è esattamente ciò che il cliente si aspetta quando firma.
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