In sintesi
- Dal 19 giugno 2026, la Legge 49/2026 vieta ai venditori di energia di contattare potenziali clienti via telefono o messaggio promozionale salvo consenso esplicito e specifico: il consenso generico al trattamento dati non è sufficiente.
- Il divieto è di fonte legislativa primaria: non richiede delibera attuativa ARERA per essere operativo, ed è perseguibile dall'Autorità con il potere sanzionatorio già in essere.
- I call center outbound per acquisizione energia devono fermare le attività non autorizzate entro quella data. I contratti con le agenzie di vendita vanno rivisti di conseguenza.
Il 19 giugno 2026 non è una scadenza regolamentare ordinaria. È la data in cui un divieto legislativo entra pienamente in vigore, senza delibere attuative da attendere, senza finestre interpretative. Le chiamate commerciali per proporre luce e gas a clienti non ancora acquisiti e non richiedenti sono vietate dalla legge. Chi le fa dopo quella data espone la propria società a un rischio sanzionatorio diretto, con una norma che amplia significativamente il perimetro di azione dell'ARERA rispetto ai casi gestiti finora in via regolamentare.
Non è un'evoluzione del GDPR. È qualcosa di più specifico, e per questo più urgente.
La norma: cosa dice esattamente
La Legge 10 aprile 2026, n. 49 (conversione del DL 21/2026, GU n. 90 del 18 aprile 2026) introduce il divieto di effettuare chiamate e messaggi promozionali per proporre contratti di fornitura di energia elettrica e gas a soggetti che non abbiano esplicitamente richiesto o acconsentito a riceverli.
Le uniche due eccezioni sono precise e strette:
- Il potenziale cliente ha autonomamente richiesto un contatto attraverso i canali ufficiali del venditore (modulo sul sito, email di richiesta informazioni, richiesta di preventivo).
- Si tratta di un cliente già acquisito che ha rilasciato un consenso specifico e documentato a ricevere offerte commerciali.
Entrambe le eccezioni richiedono un consenso tracciabile. Un consenso generico al trattamento dei dati ai sensi del GDPR non sostituisce il consenso specifico richiesto dalla legge. Le banche dati di prospect costruite su consensi marketing generici non sono utilizzabili per il telemarketing energetico dopo il 19 giugno.
Il perimetro del rischio
Il divieto è di fonte legislativa primaria. Le sanzioni non sono dettagliate nel testo della legge, ma la violazione è perseguibile da ARERA ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della Legge 481/1995: sanzioni fino a 100 milioni di lire, rivalutate. ARERA ha già sanzionato venditori per condotte di telemarketing aggressivo in passato: in un caso con impegni che hanno chiuso il procedimento senza multa, in altri con provvedimenti definitivi. Con questa legge, il perimetro sanzionabile si allarga e si consolida su base primaria, non più solo regolamentare.
Il rischio non riguarda solo le chiamate dirette. Se l'acquisizione è affidata a un'agenzia esterna o a un call center in outsourcing, il venditore è responsabile delle condotte di chi agisce per suo conto. Il contratto non è uno scudo: è il documento con cui il venditore presidia (o non presidia) le pratiche commerciali che avvengono a suo nome.
Le azioni da completare entro il 19 giugno
1. Blocco delle campagne outbound non autorizzate Le campagne di chiamate outbound finalizzate alla proposta commerciale su potenziali clienti senza consenso specifico devono fermarsi. Non è sufficiente "sospendere temporaneamente": serve una verifica su ciascuna campagna attiva e una decisione documentata.
2. Revisione delle procedure di raccolta del consenso Il consenso specifico per le comunicazioni commerciali energia deve essere separato dal consenso generale alla privacy. Se i moduli attivi non fanno questa distinzione, vanno aggiornati prima dell'entrata in vigore. Le liste di prospect già costruite vanno classificate in base al tipo di consenso effettivamente raccolto.
3. Aggiornamento dei contratti con agenzie e call center Ogni accordo con strutture esterne che prevedono attività di acquisizione telefonica va rivisto. Il contratto deve specificare esplicitamente i limiti operativi in linea con la legge, gli obblighi di verifica del consenso prima di ogni chiamata e le responsabilità in caso di violazione. Un contratto silente su questi punti non protegge il venditore.
4. Riorganizzare i canali di acquisizione Chi ha costruito la raccolta clienti quasi interamente sul telefono deve ripensare il proprio mix commerciale. Le società già operative su canali consulenziali, digitali o referenziati hanno meno lavoro davanti. Le altre no: costruire canali alternativi efficaci richiede tempo, e quel tempo inizia adesso.
L'altra metà della legge: trasparenza dei margini
Il divieto di telemarketing non è l'unica disposizione della Legge 49/2026 che incide sull'operatività dei venditori. La stessa legge impone ad ARERA di definire i criteri per la comunicazione periodica dei margini di profitto distinti per tipologia di cliente e di offerta. La delibera attuativa di ARERA non è ancora stata pubblicata: quando arriverà, i venditori dovranno essere in grado di produrre dati di marginalità per segmento, che presuppongono un controllo di gestione strutturato in questo senso.
Il segnale di direzione è chiaro: trasparenza verso l'Autorità su come si guadagna e trasparenza verso il mercato su come si acquisisce. Le due misure hanno la stessa logica, anche se cadenze diverse.
Cosa significa per la tua società
Il 19 giugno è tra due giorni. Le azioni urgenti sono il blocco delle campagne non autorizzate, la revisione dei contratti con le agenzie e la classificazione delle liste esistenti. Quelle strutturali (ridisegno del mix di acquisizione, aggiornamento dei moduli di consenso, controllo di gestione per la futura delibera ARERA sui margini) hanno un orizzonte più lungo ma non vanno delegate al prossimo trimestre.
Chi si adegua con metodo trasforma un vincolo in un vantaggio competitivo: un canale commerciale più qualificato, meno esposto al rischio reputazionale e sanzionatorio, costruito su un consenso che il cliente ha dato consapevolmente.
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